Nel mese di novembre è stata ampliata la portata del Bonus per l’Energia Elettrica e il Gas, rivolto a:
- Imprese energivore
- Imprese gasivore
- Altre imprese
In particolare, il carattere dell’ampliamento introdotto riguarda le imprese che non rientrano nella definizione di energivore o gasivore: infatti, ora possono accedere anche le aziende con contatori pari o superiori a 4,5 KW. Prima, al contrario, potevano accedere solo imprese con contatore pari o superiore a 16,5 KW.
Imprese Energivore:
Si definiscono imprese energivore quelle imprese ad alto consumo di energia elettrica, ovvero con un consumo medio di energia elettrica pari a 1 GWh/anno e che rispecchiano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori dell’estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici;
- operano in altri settori minerari e manifatturieri e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo, determinato in relazione al Valore Aggiunto Lordo (VAL);
- sono comprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, redatti dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
Imprese Gasivore:
Per imprese gasivore, si intende quelle imprese ad alto consumo di gas naturale, ossia che hanno un consumo medio di gas naturale pari a 1 GWh/anno e che rientrano nell’elenco qui allegato.
Altre Imprese:
Per quelle imprese che non rientrano né nella definizione di energivore o gasivore è comunque garantito il Bonus per l’Energia Elettrica e il Gas sull’acquisto di questi due beni, anche se in misura ridotta.
Di seguito una tabella che riporta i valori del bonus, relativamente al periodo dell’anno cui si riferisce:
Tali percentuali sono da calcolare in base al valore delle spese sostenute, relativamente al bene e al periodo presi in esame.
I termini di per la richiesta di tali bonus sono i seguenti:
- Per il primo e il secondo trimestre 2022: entro il 31/12/2022
- Per il terzo trimestre e i mesi di ottobre e novembre 2022: entro il 31/03/2023
Tali bonus sono esclusivamente in compensazione del modello F24, senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni.
È necessario che il venditore, su richiesta del cliente, fornisca comunicazione del calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e del valore del bonus spettante per il periodo preso in considerazione.
I beneficiari dei bonus relativi al terzo trimestre e ai mesi di ottobre novembre dell’anno 2022 dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione dell’importo del credito percepito nell’anno in oggetto, entro e non oltre il 16/02/2023.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
I bonus sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti le medesime spese, a condizione che tale cumulo non sia superiore al valore del costo sostenuto.
Contattateci per e-mail o chiamateci per ulteriori informazioni, siamo sempre a vostra disposizione.