Bonus Energia Elettrica e Gas: aggiornamenti e ampliamenti

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bonus energia elettrica e gas ampliato

Nel mese di novembre è stata ampliata la portata del Bonus per l’Energia Elettrica e il Gas, rivolto a:

  • Imprese energivore
  • Imprese gasivore
  • Altre imprese

 

In particolare, il carattere dell’ampliamento introdotto riguarda le imprese che non rientrano nella definizione di energivore o gasivore: infatti, ora possono accedere anche le aziende con contatori pari o superiori a 4,5 KW. Prima, al contrario, potevano accedere solo imprese con contatore pari o superiore a 16,5 KW.

Imprese Energivore:

Si definiscono imprese energivore quelle imprese ad alto consumo di energia elettrica, ovvero con un consumo medio di energia elettrica pari a 1 GWh/anno e che rispecchiano uno dei seguenti requisiti:

  • operano nei settori dell’estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici;
  • operano in altri settori minerari e manifatturieri e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo, determinato in relazione al Valore Aggiunto Lordo (VAL);
  • sono comprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, redatti dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

Imprese Gasivore:

Per imprese gasivore, si intende quelle imprese ad alto consumo di gas naturale, ossia che hanno un consumo medio di gas naturale pari a 1 GWh/anno e che rientrano nell’elenco qui allegato.

 

allegato

 

Altre Imprese:

Per quelle imprese che non rientrano né nella definizione di energivore o gasivore è comunque garantito il Bonus per l’Energia Elettrica e il Gas sull’acquisto di questi due beni, anche se in misura ridotta.

 

Di seguito una tabella che riporta i valori del bonus, relativamente al periodo dell’anno cui si riferisce:

 

Tabella percentuali bonus energia elettrica e gas

 

Tali percentuali sono da calcolare in base al valore delle spese sostenute, relativamente al bene e al periodo presi in esame.

 

 

I termini di per la richiesta di tali bonus sono i seguenti:

  • Per il primo e il secondo trimestre 2022: entro il 31/12/2022
  • Per il terzo trimestre e i mesi di ottobre e novembre 2022: entro il 31/03/2023

 

Tali bonus sono esclusivamente in compensazione del modello F24, senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni.

 

È necessario che il venditore, su richiesta del cliente, fornisca comunicazione del calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e del valore del bonus spettante per il periodo preso in considerazione.

 

I beneficiari dei bonus relativi al terzo trimestre e ai mesi di ottobre novembre dell’anno 2022 dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione dell’importo del credito percepito nell’anno in oggetto, entro e non oltre il 16/02/2023.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

I bonus sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti le medesime spese, a condizione che tale cumulo non sia superiore al valore del costo sostenuto.

 

Contattateci per e-mail o chiamateci per ulteriori informazioni, siamo sempre a vostra disposizione.

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